Elezioni del Consiglio, della Giunta e del presidente della comunità (1936-1964)


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Le modalità di elezione del Consiglio erano descritte nella sezione I del capo secondo della Legge Falco: gli art. 7 e 8 regolavano l'elettorato attivo (maggiorenni contribuenti e istruiti), l'art. 9 l'elettorato passivo (elettori maschi di almeno 25 anni, almeno in possesso della licenza media). Gli art. 10 e 11 determinavano le condizioni di esclusione dalla carica di consiglieri (ad esempio i dipendenti della comunità). Rispetto alla Legge Rattazzi, il numero dei consiglieri era stato ridotto dal decreto del 1930: in particolare, i consiglieri erano ridotti da 6 a 3 nelle comunità fra i 300 e i 500 iscritti, da 9 a 6 nelle comunità dagli 800 ai 1000 iscritti. Nel 1961 una mozione del VI congresso dell'U.C.I.I. intervenne sull'art. 9 che prevedeva la sola eleggibilità degli "elettori maschi che abbiano compiuto venticinque anni […]", estendendo alle donne l'elettorato passivo (cfr. "Israel" XLVI, n. 29, 11 maggio 1961 e l'introduzione; la mozione fu riproposta e la direttiva divenne norma precettiva durante il Congresso straordinario del 1968). Se guardiamo alla comunità torinese, notiamo tuttavia una reazione alla Legge Falco sin dall'elezione del presidente Sion Segre Amar (1960): già con Sion Segre venne infatti esteso l'elettorato attivo e passivo alle donne e ai non contribuenti e venne adottato un regolamento elettorale che consentisse e assicurasse la rappresentanza delle minoranze nel Consiglio della comunità.
Data estesa
1936 Giugno 14 - 1964 Agosto 30
Descrizione Estrinseca
14 UA

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