Contributi (1945-1974)
Livello di descrizione
Sottoserie
Contenuto
I contributi versati annualmente dagli iscritti hanno sempre costituito una delle principali entrate della comunità. Numerosi articoli della Legge Falco regolamentavano dettagliatamente la materia (si veda anche l'introduzione):
art. 24: "Il contributo colpisce tutti gli appartenenti alla Comunità in ragione del reddito complessivo di ciascuno di essi, dovunque si produca. Il reddito della moglie si cumula con quello del marito. Per la valutazione dei redditi si tien conto, oltre che degli elementi noti risultanti dagli accertamenti per le imposte dirette, anche dei redditi che si possono fondatamente presumere in base al tenore di vita o ad altri indizi esteriori. Nella determinazione del reddito imponibile, si tiene conto delle condizioni famigliari del contribuenti".
art. 25: "Il Consiglio della Comunità fissa, anno per anno, l'aliquota del contributo applicabile sui redditi dei contribuenti. Può fissare un'aliquota minore a carico di quei contribuenti che, risiedendo in comune diverso da quello ove ha sede la Comunità, non fruiscano di tutti i servizi".
art. 26: "La valutazione del reddito complessivo di ciascun contribuente, la determinazione del reddito imponibile e quella del contributo spettano alla Giunta".
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Art. 30: "Il contribuente che trasferisce la propria residenza o che cessa di far parte della Comunità ai sensi dell'art. 5 continua ad essere obbligato al pagamento del contributo per l'esercizio finanziario in corso ed anche per il seguente, quando il ruolo sia stato già reso esecutorio. Il contribuente che ha trasferito la residenza è esente dal contributo nella Comunità in cui si è trasferito per il tempo per il quale deve pagare il contributo alla Comunità che lascia".
Altri articoli nelle introduzioni alle sotto-sottoserie dipendenti.
Ciò che distingueva essenzialmente il nuovo decreto dalla Legge Rattazzi era l'assenza di criteri di progressività per l'imposizione del contributo: il R.D. del 1857 esentava infatti dal contributo quanti avevano solo redditi di lavoro, mentre la Legge Falco imponeva il contributo a tutti, basandosi sul reddito complessivo e non solo patrimoniale.
Da notare, per quanto concerne la situazione torinese, che sin dall'elezione di Sion Segre Amar a presidente (1960), nell'ambito di una più generale reazione alla Legge Falco, venne introdotta la progressività del contributo obbligatorio ed esclusa l'arbitrarietà degli accertamenti.
All'interno dell'ampia sezione dedicata ai contributi imposti agli appartenenti alla comunità la Legge Falco dedicava parte di un articolo alla questione dei ricorsi.
Art. 27 "[
] Entro venti giorni da quello della pubblicazione o della comunicazione il contribuente può presentare ricorso al Consiglio contro la determinazione dell'imponibile fatta dalla Giunta. Entro venti giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio è ammesso il ricorso ad una Commissione di tre arbitri nominati fra i contribuenti, uno dal Consiglio, uno dal ricorrente ed un terzo di comune accordo dai due arbitri di parte e, in caso di dissenso fra questi, dal procuratore generale del Re presso la Corte d'appello. Contro le decisioni della Commissione arbitrale non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei soli casi di violazione della legge".
La documentazione relativa ai ricorsi - spesso conservata piuttosto scrupolosamente in appositi fascicoli - si può talora trovare anche all'interno di fascicoli con materiale misto relativo ai contributi (soprattutto in allegato alla corrispondenza).
Data estesa
1945 Agosto 08 - 1974 Marzo 12
Descrizione Estrinseca
4 sotto-sottoserie, 26 UA