Cimiteri (1901-1964)


Livello di descrizione
Sottoserie
Contenuto
Gli ebrei piemontesi avevano ufficialmente la facoltà di possedere un proprio cimitero fin dal 1576: i Capitoli del 5 giugno 1576 e quelli che seguirono sancivano infatti che gli ebrei potevano sia utilizzare un cimitero che già avevano sia acquistare un terreno per adibirlo all'uso. Fu Carlo Emanuele II che concesse un sito perché servisse da cimitero agli ebrei torinesi in luogo di quello che già possedevano nella zona della Cittadella (14 agosto 1668). La Legge Falco menzionava tangenzialmente i cimiteri nell'art. 20, dedicato al patrimonio della comunità. La Legge del 1989, richiamando lo Statuto del 1987 (art. 15), dedicherà invece un intero articolo alle disposizioni cimiteriali (n. 16), in risposta all'esigenza di una regolarizzazione della materia da sempre sentita come particolarmente rilevante. Presente in quasi tutte le pratiche relative all'amministrazione dei cimiteri ebraici è il rabbino capo; a questo proposito si rammenti che alcune faccende più specificamente cultuali sono trattate direttamente dall'ufficio rabbinico e la documentazione relativa è dunque conservata nel subfondo dell'ufficio rabbinico: fra esse in particolare la liceità della sepoltura ebraica (anche la Legge Falco specificava - art. 5 - che quanti fossero passati ad un'altra religione non avrebbero più avuto diritto alla sepoltura nei cimiteri ebraici). Allo stesso modo, la Confraternita di Misericordia Funebre (serie delle opere pie) si occupava anche di questioni legate ai cimiteri e le pratiche gestite dalla Confraternita sono dunque spesso strettamente connesse con quelle raccolte nella serie dei cimiteri.
Data estesa
1901 - 1964 Aprile 10
Descrizione Estrinseca
5 UA

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